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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Oggetto: Elenchi Prioritari
per l’a.s. 2010/11: DM 68 e DM 80/2010. Con riferimento ai
DD.MM.n.68 del 30 luglio 2010 e n.80 del 15 settembre 2010, relativi a quanto
in oggetto, si fa rinvio, per quanto compatibili, ai chiarimenti già forniti
per l’a.s. 2009/10, con le note n.14655 del 30 settembre 2009 e n.19212 del
17 dicembre 2009. 1.
Allo scopo di assicurare parità di trattamento in relazione
alla valutazione dei servizi prestati nell’a.s. 2010-2011, il personale
docente educativo e ATA che, pur avendo i requisiti per rientrare tra i
beneficiari delle disposizioni in oggetto, non si avvalga
della relativa normativa in quanto occupato per il corrente anno
scolastico, può all’ atto dell’aggiornamento delle graduatorie a esaurimento
o permanenti (docenti ed ATA) o delle graduatorie permanenti (ATA), qualora
per carenza di posti disponibili abbia stipulato contratto di supplenza per
classe di concorso , posto o profilo diverso rispetto a quello dell’ anno di
rispettivo riferimento, scegliere a quale dei due diversi insegnamenti o
profili attribuire il punteggio. 2.
Il personale ATA che parimenti non si avvalga
della normativa in oggetto,qualora abbia stipulato nell’anno in corso
contratto di supplenza fino al 30 giugno, e nel precedente anno fino al 31
agosto, ha diritto, all’atto dell’inserimento o dell’aggiornamento delle
graduatorie permanenti, all’attribuzione del corrispondente maggior
punteggio. 3.
Allo scopo di non pregiudicare la situazione economica del
personale scolastico interessato è consentito rifiutare la stipula di
contratti di supplenza che diano diritto a un trattamento stipendiale
inferiore all’indennità di disoccupazione al momento spettante. IL DIRETTORE GENERALE
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