Prot.MIUR.AOODRVE.UFF.III/14844/C2 Venezia, 3
Novembre 2010
Ai
Dirigenti
Uffici Scolastici Territoriali
LORO SEDI
Ai Dirigenti Scolastici
Scuole e istituto di ogni ordine e
grado
LORO SEDI
e, p.c.
Ai rappresentanti regionali OO.SS.
LORO SEDI
OGGETTO: Permessi per il diritto allo studio anno
solare 2011
Termine presentazione
domande –
Utilizzo sistema
regionale ARIS
Si comunica alle SS.LL. che, con riferimento ai permessi
per il diritto allo studio da fruire nel corso dell’anno 2011 , il termine di
scadenza per la presentazione delle domande è fissato al 15 novembre 2010.
Per facilitare e velocizzare le
operazioni si ritiene utile
sintetizzare quanto segue in
relazione alle disposizioni contenute
nel Contratto Integrativo Regionale, sottoscritto il 10 novembre 2009 :
I Dirigenti
Scolastici
che ricevono le domande avranno cura di :
1) assumerle tutte al protocollo;
2) verificare che i richiedenti abbiano titolo a
fruire dei permessi, e che gli stessi
vengano
richiesti
per la frequenza di uno dei corsi
elencati nel fac-simile di domanda;
3) comunicare, tramite il sistema di
rilevazione ARIS, i dati degli aspiranti
che hanno titolo a fruire dei permessi, secondo le indicazioni già fornite gli
scorsi anni;
4)
trasmettere, entro il 30.11.2010, all’Ufficio Scolastico Territoriale di
competenza solamente le domande degli aspiranti, suddivisi per tipologia e
stato giuridico (docenti di ruolo e non di ruolo scuola infanzia, primaria e
personale educativo, secondaria di primo grado , secondaria di secondo grado e
personale ATA ) che non sono state
accolte, indicandone i motivi. I dati contenuti in tali domande non
dovranno essere comunicati al sistema ARIS;
5)
comunicare
ad ARIS, distintamente per tipologia, il
numero di tutto il personale in servizio
in organico di fatto 2010/11 (personale a tempo indeterminato e
determinato, purché, quest’ultimo, con contratto fino al 31 agosto 2011 o fino
al 30 giugno 2011, in servizio su posti comuni, di sostegno e di
religione cattolica, interi e ad orario
ridotto).
Tale comunicazione deve essere
effettuata anche da parte
delle istituzioni
scolastiche che non hanno
ricevuto alcuna domanda.
Ciò consente di effettuare un corretto
calcolo del contingente dei permessi concedibili che, com’è noto, è pari al 3% del personale in servizio nelle scuole
della provincia.
Sempre con riferimento al conteggio del
personale si precisa che coloro che prestano servizio su due o più scuole devono essere conteggiati solo da una scuola,
cioè
dalla prima (scuola di
titolarità o di utilizzazione, o quella
indicata per prima nel contratto a tempo determinato o, in caso di
contratti a t.d. stipulati in tempi diversi, da quella presso la quale è stato stipulato il
primo contratto in ordine di tempo).
I Dirigenti degli
Uffici Scolastici Territoriali avranno cura di:
1) monitorare
i processi di inserimento sollecitando le scuole ritardatarie;
2) procedere, con l’ausilio
di ARIS e secondo le indicazioni riportate nel C.I.R., a calcolare il
contingente dei permessi concedibili, pari al
3% del personale in servizio nell’a.s. 2010/11;
3) esaminare le eventuali domande non
accolte dai Dirigenti Scolastici;
4) produrre le
graduatorie provinciali sulla base di quanto previsto dall’art. 7 e seguenti del citato C.I.R. avendo cura di rispettare
la tempistica indicata all’art. 9 del C.I.R. medesimo.
^ ^ ^
Con riserva
di comunicare eventuali modifiche
apportate al citato C.I.R., si coglie l’occasione per
formulare cordiali saluti.
IL
DIRIGENTE