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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA
RICERCA UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO DIREZIONE
GENERALE Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA Ufficio XI - Ufficio scolastico di Treviso
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Prot. n. 4404/C7/B7/D4
Treviso, 18 aprile 2011
IL
DIRIGENTE
VISTO |
Il D.M. n. 42 dell’8/4/2009 concernente
l’integrazione e l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del
personale docente ed educativo per il biennio 2009/11, con particolare
riferimento all’articolo 1, punto 5 D.M. cit.; |
VISTO |
Altresì l’art. 1 comma 11 del già
citato D.M. 42/2009; |
VISTO |
Il proprio precedente decreto prot. n.
13333/C7/B7/D4 del 5/8/2009 e successive rettifiche ed integrazioni per i
diversi ordini di istruzione, col quale sono state approvate in via
definitiva le graduatorie provinciali ad esaurimento del personale docente ed
educativo per il biennio scolastico 2009/11; |
VISTO |
Il proprio precedente decreto prot. n.
16550 del 6/11/2009, e successiva integrazione prot. n. 996/C7 del 10/2/2010,
col quale è stata data esecuzione alle ordinanze di sospensione del TAR Lazio,
come da istruzione dell’atto di indirizzo ministeriale prot. n. AOODGPER
09/14935 del 5/10/2009; |
VISTO |
Il proprio decreto prot. n.
2932/B7/D4/C7 del 30/3/2010 con il quale è stato revocato il precedente
provvedimento n. 16550/2009 e successiva integrazione n. 996/C7 del
10/2/2010; |
CONSIDERATI |
i provvedimenti cautelari del giudice
amministrativo, limitatamente ai ricorrenti, inclusi nelle code, di cui
all’art. 1 comma 5 D.M. 42/2009, dichiarati illegittime dalla sentenza n.
41/2011, della Provincia di Treviso, relativamente all’insegnamento delle
scuole di ogni ordine e grado di istruzione, rispettivamente indicati da R.G.
4340/09 Ordinanza n. 2819/09, R.G. 4341/09 Ordinanza n. 2818/09, R.G. 4342/09
Ordinanza n. 2815/09, R.G. 5065/09 Ordinanza n. 3321/09, R.G. 5067/09
Ordinanza n. 3324/09, R.G. 5068/09 Ordinanza n. 3326/09, R.G. 5069/09
Ordinanza n. 3327/09, R.G. 5070/09 Ordinanza n. 3328/09, R.G. 5072/09
Ordinanza n. 3331/09, R.G. 5073/09 Ordinanza n. 3332/09, R.G. 5074/09
Ordinanza n. 3333/09, R.G. 5075/09 Ordinanza n. 3334/09; |
CONSIDERATI |
Pertanto i nominativi, inclusi nelle
graduatorie di coda della Provincia di Treviso, ricompresi nelle sopraccitate
ordinanze che non risulterebbero essere state sospese da ordinanze di secondo
grado del Consiglio di Stato, né di essere state rimosse dallo stesso giudice
di primo grado, a seguito di eventuale azione di revocazione; |
VISTA |
La nota del nominato Commissario ad
acta del 4/4/2011 con la quale si chiede espressamente l’esecuzione delle
sopraindicate ordinanze di sospensione per quanto attiene ai nominativi
inclusi nelle graduatorie di coda della provincia di Treviso; |
CONSIDERATE |
Altresì le note del MIUR –
Dipartimento per l’istruzione – e dell’Ufficio Scolastico Regionale per il
Veneto rispettivamente prot. n. AOODGPER3071 del 7/4/2011 e
AOODRVE/UFF.III/5553/C7 dell’8/4/2011 con le quali si invitano
correlativamente gli UU.SS.RR. e gli UU.SS.TT. a procedere a dare esecuzione
alle ordinanze del TAR Lazio con connessa modifica della graduatoria ad
esaurimento; |
RICONDUCENDO |
Ad unitarietà l’azione modificatoria
delle relative graduatorie provinciali, riprendendo le modifiche apportate a
suo tempo con proprio decreto prot. n. 16550 del 6/11/2009, integrato con gli
altri nominativi che dovessero risultare fortuitamente pretermessi, fino a ricomprendere
globalmente quelli indicati dal Commissario ad acta di cui alla nota di
quest’ultimo del 4/4/2011 che fanno parte integrante del presente decreto; |
VISTA |
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VISTE |
Le pronunce della Corte di Cassazione
a Sezioni Unite – Ordinanza 22805 del 10/11/2010 e Sezioni Unite Civili –
Ordinanza 3032 dell’8/2/2011 con le quali |
VISTA |
La sentenza TAR Lazio n. 1556 del
17/2/2011 che ha dichiarato improcedibile un ricorso in materia di
graduatorie ad esaurimento del personale docente per difetto di
giurisdizione; |
TENUTO CONTO |
Che esclusivamente i beneficiari delle
suddette ordinanze di sospensione, non riformate dalle ordinanze del
Consiglio di Stato n. 373 e 464/2010, possono vantare titolo alla esecuzione
delle ordinanze sopraindicate; |
PROCEDENDOSI |
A dare la richiesta esecuzione, pur
nelle more della definizione del relativo giudizio di merito e/o delle
definizioni tecnico – legislative che dovessero recuperare diversa disciplina
normativa; |
CONSIDERATA |
Peraltro, l’impellente necessità di
dare esecuzione entro il termine fissato dal Commissario ad acta del
19/4/2011, con superamento consequenziale dell’adempimento procedurale di cui
all’art. 7 legge 241/90; |
VALUTATA |
L’attuale situazione dell’Ufficio di
grave carenza organica a fronte dei molteplici urgenti adempimenti propri
dell’attuale periodo dell’anno, per cui si impone necessitata, in relazione
alla imminente, ravvicinata scadenza del 19 aprile p.v., una ulteriore ultima
fase di dettaglio di alcune collocazioni e/o posizioni di inserimento in
graduatoria; |
FATTA SALVA |
In capo al MIUR, la valutazione di
eventuale azione di revocazione da intentare alla luce delle sopravvenute
ordinanze della Suprema Corte; |
D
E C R E T A
Per quanto sopra espresso, con
decorrenza immediata, viene data esecuzione alle ordinanze TAR Lazio III Sez.
bis indicate nella quinta premessa del presente decreto, di modo che per i
nominativi già ricompresi “a pettine”, nell’elenco allegato al decreto prot. n.
16550 del 6/11/2009 per ciascun ordine e grado di insegnamento, riprende
efficacia quest’ultimo decreto, (e connesso successivo prot. n. 996/C7 del
10/2/2010), che viene integrato ulteriormente dai nominativi indicati nelle
ordinanze di sospensione di cui sopra, che per qualsiasi motivo o caso fortuito
non fossero stati allora ricompresi e che ora costituiscono parimenti parte
essenziale del presente provvedimento.
Con successivo ulteriore atto
provvedimentale verranno, quanto prima, specificate le novate posizioni, con
connesso punteggio dei nominativi, che, pretermessi nei provvedimenti di
ottemperanza del 2009/2010, si trovano, nella attuale fase di esecuzione, a
venir integrati e/o a vedersi circostanziati il punteggio e la posizione
spettanti in base alla forzata inclusione “a pettine” nelle corrispondenti
graduatorie richieste.
Di conseguenza,vengono modificati
altresì gli effetti del proprio decreto prot. n. 13333/C7/B7 con pari
decorrenza, nella parte in cui non prevede l’inserimento a “pettine” dei
nominativi sopra riportati, beneficiari delle ordinanze di sospensione già
citate.
E’ da considerare, altresì, revocato il
decreto prot. n. 2932/B7/D4/C7 del 30/3/2010 che aveva a sua volta revocato il
precedente decreto prot. n. 16550 del 6/11/2009 e relativa integrazione prot.
n. 996/C7 del 10/2/2010.
Avverso il presente provvedimento che
sarà pubblicato nei termini d’esecuzione e nelle forme di pubblicizzazione
anche tecnico – informatiche, è ammesso, ai sensi delle ordinanze della Corte
di Cassazione riportate in premessa, ricorso al Giudice Ordinario nei tempi e
modi previsti dalle norme privatistiche in vigore.
MG/gp
Il Dirigente
Maria
Giuliana Bigardi