MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO

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Prot. n. 4404/C7/B7/D4

Treviso, 18 aprile 2011

IL DIRIGENTE

 

VISTO

Il D.M. n. 42 dell’8/4/2009 concernente l’integrazione e l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il biennio 2009/11, con particolare riferimento all’articolo 1, punto 5 D.M. cit.;

VISTO

Altresì l’art. 1 comma 11 del già citato D.M. 42/2009;

VISTO

Il proprio precedente decreto prot. n. 13333/C7/B7/D4 del 5/8/2009 e successive rettifiche ed integrazioni per i diversi ordini di istruzione, col quale sono state approvate in via definitiva le graduatorie provinciali ad esaurimento del personale docente ed educativo per il biennio scolastico 2009/11;

VISTO

Il proprio precedente decreto prot. n. 16550 del 6/11/2009, e successiva integrazione prot. n. 996/C7 del 10/2/2010, col quale è stata data esecuzione alle ordinanze di sospensione del TAR Lazio, come da istruzione dell’atto di indirizzo ministeriale prot. n. AOODGPER 09/14935 del 5/10/2009;

VISTO

Il proprio decreto prot. n. 2932/B7/D4/C7 del 30/3/2010 con il quale è stato revocato il precedente provvedimento n. 16550/2009 e successiva integrazione n. 996/C7 del 10/2/2010;

CONSIDERATI

i provvedimenti cautelari del giudice amministrativo, limitatamente ai ricorrenti, inclusi nelle code, di cui all’art. 1 comma 5 D.M. 42/2009, dichiarati illegittime dalla sentenza n. 41/2011, della Provincia di Treviso, relativamente all’insegnamento delle scuole di ogni ordine e grado di istruzione, rispettivamente indicati da R.G. 4340/09 Ordinanza n. 2819/09, R.G. 4341/09 Ordinanza n. 2818/09, R.G. 4342/09 Ordinanza n. 2815/09, R.G. 5065/09 Ordinanza n. 3321/09, R.G. 5067/09 Ordinanza n. 3324/09, R.G. 5068/09 Ordinanza n. 3326/09, R.G. 5069/09 Ordinanza n. 3327/09, R.G. 5070/09 Ordinanza n. 3328/09, R.G. 5072/09 Ordinanza n. 3331/09, R.G. 5073/09 Ordinanza n. 3332/09, R.G. 5074/09 Ordinanza n. 3333/09, R.G. 5075/09 Ordinanza n. 3334/09;

CONSIDERATI

Pertanto i nominativi, inclusi nelle graduatorie di coda della Provincia di Treviso, ricompresi nelle sopraccitate ordinanze che non risulterebbero essere state sospese da ordinanze di secondo grado del Consiglio di Stato, né di essere state rimosse dallo stesso giudice di primo grado, a seguito di eventuale azione di revocazione;

VISTA

La nota del nominato Commissario ad acta del 4/4/2011 con la quale si chiede espressamente l’esecuzione delle sopraindicate ordinanze di sospensione per quanto attiene ai nominativi inclusi nelle graduatorie di coda della provincia di Treviso;

CONSIDERATE

Altresì le note del MIUR – Dipartimento per l’istruzione – e dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto rispettivamente prot. n. AOODGPER3071 del 7/4/2011 e AOODRVE/UFF.III/5553/C7 dell’8/4/2011 con le quali si invitano correlativamente gli UU.SS.RR. e gli UU.SS.TT. a procedere a dare esecuzione alle ordinanze del TAR Lazio con connessa modifica della graduatoria ad esaurimento;

RICONDUCENDO

Ad unitarietà l’azione modificatoria delle relative graduatorie provinciali, riprendendo le modifiche apportate a suo tempo con proprio decreto prot. n. 16550 del 6/11/2009, integrato con gli altri nominativi che dovessero risultare fortuitamente pretermessi, fino a ricomprendere globalmente quelli indicati dal Commissario ad acta di cui alla nota di quest’ultimo del 4/4/2011 che fanno parte integrante del presente decreto;

VISTA

La Sentenza n. 41 del 7/2/2011 con la quale la Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 comma 4 ter del decreto legge 25/9/2009 n. 134, aggiunto dalla legge di conversione 24/11/2009 n. 167;

VISTE

Le pronunce della Corte di Cassazione a Sezioni Unite – Ordinanza 22805 del 10/11/2010 e Sezioni Unite Civili – Ordinanza 3032 dell’8/2/2011 con le quali la Suprema Corte stabilisce che, in materia di graduatorie ad esaurimento del personale docente della scuola di cui all’articolo 1, comma 605, lett. C) della legge 27/12/2006 n. 296 e connesse controversie, la giurisdizione spetta al giudice ordinario;

VISTA

La sentenza TAR Lazio n. 1556 del 17/2/2011 che ha dichiarato improcedibile un ricorso in materia di graduatorie ad esaurimento del personale docente per difetto di giurisdizione;

TENUTO CONTO

Che esclusivamente i beneficiari delle suddette ordinanze di sospensione, non riformate dalle ordinanze del Consiglio di Stato n. 373 e 464/2010, possono vantare titolo alla esecuzione delle ordinanze sopraindicate;

PROCEDENDOSI

A dare la richiesta esecuzione, pur nelle more della definizione del relativo giudizio di merito e/o delle definizioni tecnico – legislative che dovessero recuperare diversa disciplina normativa;

CONSIDERATA

Peraltro, l’impellente necessità di dare esecuzione entro il termine fissato dal Commissario ad acta del 19/4/2011, con superamento consequenziale dell’adempimento procedurale di cui all’art. 7 legge 241/90;

VALUTATA

L’attuale situazione dell’Ufficio di grave carenza organica a fronte dei molteplici urgenti adempimenti propri dell’attuale periodo dell’anno, per cui si impone necessitata, in relazione alla imminente, ravvicinata scadenza del 19 aprile p.v., una ulteriore ultima fase di dettaglio di alcune collocazioni e/o posizioni di inserimento in graduatoria;

FATTA SALVA

In capo al MIUR, la valutazione di eventuale azione di revocazione da intentare alla luce delle sopravvenute ordinanze della Suprema Corte;

 

D E C R E T A

 

Per quanto sopra espresso, con decorrenza immediata, viene data esecuzione alle ordinanze TAR Lazio III Sez. bis indicate nella quinta premessa del presente decreto, di modo che per i nominativi già ricompresi “a pettine”, nell’elenco allegato al decreto prot. n. 16550 del 6/11/2009 per ciascun ordine e grado di insegnamento, riprende efficacia quest’ultimo decreto, (e connesso successivo prot. n. 996/C7 del 10/2/2010), che viene integrato ulteriormente dai nominativi indicati nelle ordinanze di sospensione di cui sopra, che per qualsiasi motivo o caso fortuito non fossero stati allora ricompresi e che ora costituiscono parimenti parte essenziale del presente provvedimento.

Con successivo ulteriore atto provvedimentale verranno, quanto prima, specificate le novate posizioni, con connesso punteggio dei nominativi, che, pretermessi nei provvedimenti di ottemperanza del 2009/2010, si trovano, nella attuale fase di esecuzione, a venir integrati e/o a vedersi circostanziati il punteggio e la posizione spettanti in base alla forzata inclusione “a pettine” nelle corrispondenti graduatorie richieste.

 

Di conseguenza,vengono modificati altresì gli effetti del proprio decreto prot. n. 13333/C7/B7 con pari decorrenza, nella parte in cui non prevede l’inserimento a “pettine” dei nominativi sopra riportati, beneficiari delle ordinanze di sospensione già citate.

E’ da considerare, altresì, revocato il decreto prot. n. 2932/B7/D4/C7 del 30/3/2010 che aveva a sua volta revocato il precedente decreto prot. n. 16550 del 6/11/2009 e relativa integrazione prot. n. 996/C7 del 10/2/2010.

Avverso il presente provvedimento che sarà pubblicato nei termini d’esecuzione e nelle forme di pubblicizzazione anche tecnico – informatiche, è ammesso, ai sensi delle ordinanze della Corte di Cassazione riportate in premessa, ricorso al Giudice Ordinario nei tempi e modi previsti dalle norme privatistiche in vigore.

 

MG/gp

 

Il Dirigente

Maria Giuliana Bigardi