Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l'Istruzione
Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l'Autonomia Scolastica
– Ufficio VI
ORDINANZA n.68 dell'1-8-2011 - Prot.
n. 5410 |
Roma, 1 agosto 2011 |
CALENDARIO SCOLASTICO NAZIONALE PER L'ANNO 2011/2012
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
VISTO l'art. 74, comma 5,
del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni, per il quale "Il Ministro della pubblica istruzione,
sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, determina, con
propria ordinanza, il termine delle attività didattiche e delle lezioni, le
scadenze per le valutazioni periodiche ed il calendario delle festività e degli
esami."
VISTO l'art. 138 del
Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che delega alle Regioni la
determinazione del calendario scolastico a far tempo dall'anno scolastico
2002/2003;
RITENUTO che, ferma
restando la delega sopra richiamata, è propria del Ministero dell'Istruzione,
Università e Ricerca la competenza relativa:
- alla determinazione, per l'intero territorio nazionale, della data della
prova scritta, a carattere nazionale, compresa nell'esame di Stato conclusivo
del primo ciclo di istruzione (prova di cui all'articolo 11, comma 4-ter del
decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59);
- alla determinazione, per l'intero territorio nazionale, della data di inizio
(prima prova) dell'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione
secondaria superiore;
- alla determinazione del calendario delle festività a rilevanza nazionale;
VISTO l'art. 74, comma
2, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni,
per il quale "Le attività didattiche, comprensive
anche degli scrutini e degli esami, e quelle di aggiornamento, si svolgono nel
periodo compreso tra il 1° settembre ed il 30 giugno con eventuale conclusione
nel mese di luglio degli esami di maturità";
VISTA l'ordinanza
ministeriale 25 giugno 2010, n. 53 (" Calendario scolastico nazionale per
l'anno 2010/2011"), in particolare l'art. 4, concernente l'effettuazione
di sessioni speciali di esami di qualifica professionale e di licenza di
maestro d'arte;
VISTO
l'art. 184, commi 2 e 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e
successive modificazioni, per i quali "L'esame di licenza media si
sostiene in un'unica sessione con possibilità di prove suppletive per i
candidati assenti per gravi e comprovati motivi. Le
prove suppletive devono concludersi prima dell'inizio delle lezioni dell'anno
scolastico successivo";
VISTO l'articolo 7,
comma 2, dell'ordinanza ministeriale 29 luglio 1997, n. 455 ("Educazione
in età adulta - Istruzione e formazione"), per il quale "Le prove
d'esame, per coloro per i quali è previsto all'interno del patto formativo il
conseguimento del titolo di licenza media, vengono predisposte al termine delle
attività, anche in periodi non coincidenti con quelli dei corsi ordinari in
relazione a specifici progetti finalizzati";
CONSIDERATO che è
ancora in atto la ridefinizione dell'assetto organizzativo dei Centri per l'istruzione
degli adulti, appare opportuno soprassedere, anche per l'anno scolastico
2011/2012, alla somministrazione da parte dell'INVALSI della prova nazionale
per gli studenti iscritti e frequentanti tali Centri;
ATTESA l'esigenza di
procedere agli adempimenti sopra menzionati per l'anno scolastico 2011/2012;
ACQUISITO il parere del
Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione espresso nell'adunanza del 19
luglio 2011;
RITENUTO di accogliere
il citato parere del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione, formulato
nell'adunanza del 19 luglio 2011.
O R D I N A
Art. 1 - La prova scritta, a
carattere nazionale, nell'ambito dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo
di istruzione si svolge, per l'anno scolastico 2011/2012, per l'intero territorio
nazionale ed in sessione ordinaria il giorno 18 giugno 2012, con inizio alle ore 8.30; in prima e
seconda sessione suppletiva potrà essere espletata il giorno 25 giugno ed il
giorno 3 settembre, con inizio alle ore 8.30.
Art. 2 – L'esame di
Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione per gli studenti iscritti e
frequentanti i Centri per l'istruzione degli adulti (Centri Territoriali
Permanenti) può essere effettuato in un'unica sessione speciale, nel mese di
gennaio
Art. 3 – L'esame di
Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado
per l'anno scolastico 2011/2012 ha inizio, per l'intero territorio nazionale,
con la prima prova scritta, il giorno 20
giugno 2012 alle ore 8.30.
La prima prova scritta suppletiva verrà svolta il giorno 4 luglio 2012, alle ore 8.30.
Art. 4 - Sessioni
speciali di esami di qualifica professionale e di licenza di maestro d'arte
possono essere effettuate anche nel corso dell'anno scolastico. Ciò al fine di
venire incontro, nella misura più ampia e partecipata, alle esigenze di coloro
che, in età adulta, intendano conseguire i rispettivi titoli di studio. L'individuazione
delle date nelle quali tenere tali sessioni di esami è rimessa alle
determinazioni organizzative delle singole istituzioni scolastiche, statali e
paritarie. Ciascuna Istituzione scolastica può effettuare una sola sessione
speciale di esami per l'anno scolastico.
Art. 5 - Il calendario
delle festività, in conformità alle disposizioni vigenti, relative all'anno
scolastico 2011/2012, è il seguente:
tutte le domeniche;
il 1° novembre, festa di tutti i Santi;
l'8 dicembre, Immacolata Concezione;
il 25 dicembre, Natale;
il 26 dicembre;
il 1° gennaio, Capodanno;
il 6 gennaio, Epifania;
il giorno di lunedì dopo Pasqua;
il 25 aprile, Anniversario della Liberazione;
il 1° maggio, festa del Lavoro;
il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica;
la festa del Santo Patrono.
La presente ordinanza sara inviata alla Corte dei Conti per la registrazione.
IL
MINISTRO
F.to MARIASTELLA GELMINI