Prot.AOODGPER6626 Roma,
10 agosto 2011
AI DIRETTORI
GENERALI
DEGLI UFFICI
SCOLASTICI REGIONALI
LORO
SEDI
OGGETTO: Personale docente
inidoneo – inquadramento nel ruolo personale ATA – profili professionali assistente
amministrativo – assistente tecnico -
Come noto, la legge 111/2011 – recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria - ha ridefinito le modalità del collocamento fuori ruolo del personale docente dichiarato permanentemente inidoneo all’espletamento alla funzione docente, ma idoneo ad altre mansioni.
Il comma 12 dell’articolo 19 prevede, infatti, che tale personale possa, a domanda, essere inquadrato nei profili professionali di assistente amministrativo e di assistente tecnico del personale ATA.
In prima applicazione, tale istanza può essere inoltrata al competente Direttore dell’ufficio scolastico regionale, entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge.
In effetti, tenuto conto dell’avvicendamento in atto, tra le operazioni che caratterizzano l’attuale fase dell’anno scolastico e, quindi, nella esigenza di garantire il funzionale raccordo tra la definizione degli organici e le operazioni di mobilità e di nomina del personale, si ritiene che il periodo per la presentazione della domanda possa essere individuato in quello più opportuno, compreso tra la fine del corrente anno scolastico e l’inizio del prossimo.
Pertanto, le
relative istanze possono essere presentate nel periodo intercorrente dal 14
agosto al 14 settembre 2011.
La domanda
può essere inoltrata utilizzando il
modulo allegato alla presente oppure, indifferentemente, trasmettendola on-line, con modalità web che, per motivi tecnici, sarà resa
disponibile, presumibilmente, dal 1° settembre.
Per il 2011/12 al personale interessato viene assegnata una sede provvisoria di servizio. Quella definitiva sarà attribuita a decorrere dall’anno scolastico 2012/2013, secondo modalità che saranno definite in sede di contrattazione nazionale integrativa.
Con il decreto ministeriale in corso di perfezionamento, contemplato dal citato articolo 19, viene precisato che nella disciplina a regime la facoltà di presentare domanda per i profili del personale ATA deve essere esercitata entro 30 giorni dalla dichiarazione di inidoneità. Pertanto all’interessato viene, comunque, assegnata una sede provvisoria, anche in corso d’anno, in attesa dell’attribuzione di quella definitiva, all’atto della prima tornata utile della mobilità.
Al personale che transita nei ruoli ATA, viene mantenuto il livello stipendiale mediante assegno personale riassorbibile con i successivi miglioramenti economici.
Si precisa, comunque, che con successive disposizioni sarà disciplinata la possibilità ulteriore, ovviamente avendone i requisiti, di presentare domanda di pensionamento con effetto immediato, ancorchè in corso d’anno 2011/2012.
mobilità intercompartimentale
Il personale non reimmesso nei ruoli ATA per indisponibilità delle sedi richieste ovvero il personale che non si avvale della facoltà di presentare la domanda suindicata è tenuto a presentare domanda di mobilità intercompartimentale al fine di transitare obbligatoriamente nei ruoli delle Amministrazioni dello Stato, delle Agenzie, degli Enti pubblici non economici e delle Università. Si precisa, in proposito, che sarà garantita precedenza assoluta nell’assegnazione presso sedi dell’Amministrazione centrale e di quelle periferiche del Ministero, con particolare riguardo al personale che già presta servizio presso i suddetti Uffici.
A tale personale viene mantenuta l’anzianità maturata nonché l’eventuale maggior trattamento stipendiale, mediante assegno personale pensionabile, riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.
Con il comma 14 del citato
articolo 19, viene comunque ribadito che la mobilità tra comparti si realizza
compatibilmente con le facoltà assunzionali disciplinate dalla legislazione
vigente.
Il personale interessato
viene sistemato all’interno della Regione della scuola in cui attualmente è
assegnato, ovvero in altra Regione, nell’ambito dei posti disponibili.
Per la disciplina della mobilità intercompartimentale ed al fine della individuazione delle Amministrazioni destinatarie del personale in parola, il comma 15 dello stesso articolo contempla, entro 90 giorni dalla entrata in vigore della legge 111/2011, l’emanazione di apposito decreto interministeriale di concerto tra Ministro dell’istruzione, Ministro per la pubblica amministrazione e Ministro dell’economia e delle finanze. Con tale provvedimento devono, altresì, essere individuati le qualifiche ed i profili professionali da attribuire al medesimo personale.
Con successiva nota
saranno comunque tempestivamente fornite le necessarie indicazioni di dettaglio,
per la gestione della citata mobilità intercompartimentale.
IL DIRETTORE GENERALE
f.to Luciano Chiappetta