Prot. n.
MIUR.AOODRVE.UFF.III/16659/C2
Venezia, 3 novembre 2011
Ai
Dirigenti
Uffici Scolastici Territoriali
LORO SEDI
Ai Dirigenti Scolastici
Scuole e istituto di ogni ordine e
grado
LORO SEDI
e p.c.
Ai rappresentanti
regionali OO.SS.
LORO SEDI
OGGETTO: Permessi per il diritto allo studio anno
solare 2012
Invio Contratto Integrativo
Regionale quadriennio 2012 – 2015.
Indicazioni operative .
Si comunica alle
SS.LL. che in data 27 ottobre 2011 è stato sottoscritto l’allegato Contratto
Integrativo Regionale che disciplina le modalità per la concessione dei
permessi per il diritto allo studio per il quadriennio 2012 -2015.
In merito al citato C.I.R. si ritiene utile sintetizzare
le modifiche rispetto al precedente contratto, finalizzate soprattutto ad evitare l’eccessiva concentrazione di
domande in alcuni istituti, concentrazione che ha causato notevoli difficoltà
di gestione e rilevanti ripercussioni
sulla continuità didattica.
Modifiche
rispetto al precedente C.I.R.
Le modifiche
contenute nel nuovo C.I.R. riguarda sostanzialmente i seguenti aspetti:
a)
Il
numero di permessi concedibili non
può superare il 3% del personale
in servizio nella singola istituzione scolastica, eventualmente incrementato, a cura dell’Ufficio Scolastico
territoriale, nella misura massima del 6%, qualora in altre istituzioni
scolastiche della provincia il numero di domande prodotte sia inferiore al 3%
(artt. 5,6 e 7 C.I.R).
La somma dei permessi concedibili
nella varie scuole non può comunque superare il 3% del personale in servizio nella provincia.
b)
Per ogni istituzione scolastica, con l’ausilio del sistema di rilevazione ARIS, sarà
compilata una graduatoria, formulata sulla base delle tipologie di
percorsi formativi (lauree, corsi post laurea, percorsi abilitanti, ecc)
elencati nell’art. 4 del C.I.R. e tenendo conto delle indicazioni contenute
nell’art 6 del predetto C.I.R.
Non sarà pertanto formulata
un’unica graduatoria provinciale, ma tante graduatorie quante sono le
istituzioni scolastiche autonome.
Sarà inoltre predisposto, da parte
dell’Ufficio scolastico territoriale , un elenco graduato provinciale del personale escluso in ogni istituzione
scolastica in quanto eccedente il 3%, utile per la distribuzione degli
eventuali permessi ,fino al 6%, residuati nelle scuole che non hanno ricevuto
domande o le stesse sono in numero inferiore al 3%.
c)
I
Dirigenti scolastici, una volta conosciuto l’ammontare del 3% del personale in
servizio nella propria scuola, sulla base delle comunicazioni dell’Ufficio
Scolastico territoriale, potranno individuare direttamente gli aspiranti cui
concedere i permessi,nell’ambito del citato 3%, tenendo conto della graduatoria
definitiva pubblicata all’albo dell’istituzione scolastica.
Potranno inoltre operare
eventuali compensazioni, tra
le diverse tipologie di personale
all’interno dell’istituzione scolastica, con le modalità
indicate nell’ art.5, sempre con
riferimento al numero dei permessi
concedibili entro il 3%.
Dovranno invece attendere l’eventuale
comunicazione dell’Ufficio Scolastico territoriale
qualora l’istituzione scolastica rientri tra le beneficiarie dell’incremento, fino al
6%, del
numero dei permessi attribuibili.
d)
Ferme
restando le categorie di personale che possono beneficiare dei permessi per il
diritto allo studio (art.1 C.I.R.: personale docente, educativo e ATA a tempo
indeterminato e a tempo determinato, purché con contratto fino al 31 agosto 2012
o fino al 30 giugno 2012), si evidenzia che non dovranno essere accolte le
domande degli aspiranti fuori corso che hanno già fruito dei permessi per
un numero di anni pari alla durata legale del corso di laurea cui sono
iscritti.
Gli aspiranti iscritti a Università
telematiche o altri organismi accreditati e riconosciuti dal MIUR, dovranno
dimostrare, con certificazione rilasciata dall’Università o dall’Ente
accreditato, l’avvenuto collegamento per via telematica durante l’orario di
lavoro.
In adesione alla sentenza della
Corte di Cassazione, sezione lavoro
n.10344/2008, non sarà possibile fruire dei permessi per la preparazione
degli esami, ma solo per la frequenza dei corsi e, limitatamente al
personale non di ruolo, per sostenere gli esami.
Alla luce di quanto sopra
si forniscono le seguenti indicazioni operative:
Termine scadenza presentazione
domande fruizione permessi anno 2012
Con riferimento ai permessi per il diritto allo studio da
fruire nel corso dell’anno 2012, il termine di scadenza per la presentazione
delle domande, da produrre utilizzando l’allegato fac simile, è fissato al 15 novembre 2011.
Devono presentare
domanda entro tale data anche coloro che parteciperanno alle prove selettive
per l’ammissione ad uno dei corsi elencati nell’art. 4 del C.I.R. dopo il 15
novembre o verranno a conoscenza dell’esito della prova dopo tale data.
Se, al momento della gestione delle domande tramite il
sistema di rilevazione ARIS, l’istituzione scolastica non è ancora a conoscenza
dell’esito delle prove selettive, provvederà ad includere con riserva
tali aspiranti nella propria graduatoria d’istituto.
La riserva deve comunque essere sciolta, in senso positivo
o negativo, entro il 31 dicembre 2011. (art
Al riguardo, gli interessati sono tenuti a comunicare, possibilmente entro il 15 dicembre p.v., l’esito di tali
prove.
E’ appena il caso di precisare che qualora l’aspirante
ammesso con riserva non superi la prova selettiva, i permessi saranno concessi
all’aspirante che segue nella graduatoria dell’istituzione scolastica
interessata.
Sintesi
operazioni di competenza delle istituzioni scolastiche
Tutti i Dirigenti
Scolastici avranno cura di:
1)
assumere
le domande al protocollo;
2)
verificare
che i richiedenti abbiano i requisiti per poter
chiedere i permessi appartenenza
ad una delle categorie indicate all’art. 1 del C.I.R. e richiesta dei permessi per la frequenza
di uno dei
corsi elencati nell’art. 4 ,
riportati nel fac- simile di domanda).
Dovranno essere accolte con riserva le
domande di coloro che parteciperanno alle prove
Selettive per l’ammissione ad uno dei corsi elencati nell’art. 4 del C.I.R. dopo
il 15
Novembre o verranno
a conoscenza dell’esito della prova
dopo tale data.
La riserva deve comunque essere sciolta, in senso positivo o negativo, entro il
31
dicembre 2011. (art
possibilmente
entro il 15 dicembre p.v., l’esito delle prove selettive.
Qualora l’aspirante ammesso con riserva non
superi la prova selettiva, i permessi saranno
concessi all’aspirante che segue nella graduatoria
dell’istituzione scolastica interessata;
3) comunicare al sistema di rilevazione ARIS il numero di personale in servizio,
utile al
calcolo del
3%, come indicato all’art. 5, comma 2 del C.I.R.
Il personale
in servizio su più scuole sarà rilevato solo dalla prima; in caso di contratti a
tempo determinato stipulati in tempi diversi, la
comunicazione ad ARIS sarà effettuata
dall’istituzione scolastica presso la quale è
stato stipulato il primo contratto in ordine di
tempo;
4)
trasmettere
all’Ufficio Scolastico territoriale le domande
degli aspiranti, suddivisi per tipologia e stato giuridico (docenti di
ruolo e non di ruolo scuola infanzia, primaria e personale educativo,
secondaria di primo grado,secondaria di secondo grado e personale ATA ) che si
ritiene di non accogliere, indicandone i
motivi.
I dati contenuti in tali domande
non dovranno essere comunicati al sistema ARIS;
5)
comunicare
al sistema di rilevazione ARIS,
i nominativi e i dati degli aspiranti che hanno titolo a fruire dei permessi
(in quanto appartenenti alle categorie di personale elencate al punto 1 e
richiedenti i permessi per uno dei corsi elencati nell’art. 4 del C.I.R.), ai
fini della definizione delle graduatorie d’istituto;
6)
pubblicare
all’albo le graduatorie degli aspiranti, esaminare e decidere gli eventuali
reclami prodotti entro 5 giorni dalla
pubblicazione, pubblicare le graduatorie definitive, eventualmente integrate
con i nominativi di coloro, inizialmente esclusi,che l’Ufficio Scolatico
territoriale ha deciso di ammettere alla fruizione;
7)
effettuare
l’eventuale compensazione all’interno della scuola, tra i vari contingenti del
personale docente o tra il contingente del personale docente e quello del
8)
comunicare
al sistema di rilevazione ARIS il numero dei permessi concedibili entro il 3%,
distintamente per categoria di personale, la posizione degli ultimi beneficiari
nelle graduatorie d’istituto, nonché il numero e i dati degli esclusi
(tipologia di personale, tipo di corsi richiesti) in quanto eccedenti il
contingente del 3%, al fine di consentire all’Ufficio
Scolastico territoriale la compilazione
dell’elenco graduato provinciale degli esclusi;
9)
concedere
direttamente, senza attendere comunicazioni da parte dell’Ufficio Scolastico
territoriale, i permessi al personale utilmente collocato nella graduatoria
definitiva d’istituto, entro i limiti del 3% del personale in servizio.
Concedere, previa
comunicazione da parte dell’Ufficio Scolastico territoriale, eventuali
ulteriori
permessi, nella misura massima del 6%, al personale indicato dall’Ufficio
medesimo,
qualora l’ìstituzione scolastica rientri tra le beneficiarie della
distribuzione dei
contingenti non
utilizzati dalle scuole che non hanno ricevuto domande o ne hanno
ricevuto in misura
inferiore al 3%.
Nel caso in cui il beneficio riguardi personale ammesso
con riserva o personale con
nomina provvisoria fino all’avente titolo non
confermato, i permessi saranno concessi a
chi segue nella graduatoria di istituto.
Sintesi
operazioni di competenza degli Uffici
scolastici territoriali
I Dirigenti degli Uffici Scolastici territoriali avranno
cura di:
1) accertare che tutte le scuole abbiano comunicato, al sistema
di rilevazione ARIS, il numero di personale
in servizio, utile al calcolo del 3% a
livello provinciale;
2)
procedere,
con l’ausilio del sistema di rilevazione ARIS, tenendo conto dei dati comunicati dalle
istituzioni scolastiche e secondo le indicazioni riportate nel C.I.R., a
calcolare il contingente dei permessi concedibili, pari al 3% del personale in servizio nella provincia,
con riferimento all’organico di fatto relativo all’a.s.2011/12;
Procedere
all’arrotondamento, per eccesso o per difetto in caso di decimale, superiore o
inferiore a 0,50 derivante dal predetto calcolo.
Sottrarre o aggiungere l’unità in meno o in
più, derivante dall’arrotondamento suindicato, all’istituzione scolastica presso
cui si registra la posizione più arretrata o la posizione migliore degli aspiranti, docenti e ATA, nelle singole
graduatorie definitive d’istituto (dato
fornito da ARIS);
3)
comunicare
il 3% ad ogni istituzione scolastica, sempre con l’ausilio del sistema ARIS,
indicando, per ognuna, il numero di permessi concedibili, distintamente per
categorie di personale e complessivamente;
4) verificare che le istituzioni
scolastiche pubblichino le graduatorie provvisorie entro il 15 dicembre p.v e le definitive
possibilmente entro il 20 dicembre;
5) verificare che le istituzioni
scolastiche, con domande eccedenti il 3%, abbiano operato
l’eventuale
compensazione interna tra le varie tipologie di personale docente o tra il
personale
docente e il personale ATA o viceversa, secondo il criterio indicato nel
4°
comma dell’art.5 del C.I.R.;
6)
accertare se vi sono scuole con numero di domande
inferiore al 3% e rilevare il totale
provinciale dei posti disponibili da distribuire;
7) esaminare le eventuali domande non accolte dai Dirigenti
scolastici, confermandone l’esclusione o decidendo l’inclusione nella
graduatoria d’istituto;
8) predisporre un elenco graduato provinciale
degli aspiranti esclusi nelle singole scuole, in quanto in eccedenza rispetto al 3%, ai fini della distribuzione
degli eventuali posti non utilizzati;
9) distribuire alle scuole con eccesso
di domande, rispetto al 3%, gli
eventuali posti residuati,
indicando i nominativi dei beneficiari, attribuendoli alle istituzioni
scolastiche ove presta servizio il personale con migliore collocazione nell’elenco
graduato provinciale;
10) comunicare infine
all’Ufficio Scolastico Regionale l’ammontare dei permessi concesssi, distinguendo quelli
attribuiti dalle scuole entro il 3% e quelli concessi per effetto della compensazione fino al 6% , distintamente per tipologia di
corsi e di personale nonché il numero di domande che non è stato
possibile accogliere indicando la categoria (art.4)
degli esclusi .
Nel raccomandare un’attenta
lettura dell’allegato Contratto Integrativo, questo Ufficio si riserva di fornire, a breve, specifiche
indicazioni in merito utilizzo delle funzioni del sistema di rilevazione ARIS nonché alla
tempistica delle varie operazioni .
Si ringrazia per la preziosa collaborazione
e si coglie l’occasione per formulare cordiali saluti.
IL
DIRIGENTE
F.to