Prot. n. MIUR.AOODRVE.UFF.III/16659/C2                     Venezia, 3 novembre 2011

 

                                                          Ai Dirigenti

                                                           Uffici Scolastici Territoriali

                                                          LORO SEDI

 

                                                              Ai Dirigenti Scolastici

                                                                                  Scuole e istituto di ogni ordine e

                                                                                  grado                                

                                                          LORO SEDI 

                                  

                                                                         e  p.c.

 

 Ai rappresentanti regionali OO.SS.

  LORO SEDI

 

OGGETTO: Permessi per il diritto allo studio anno solare 2012

                Invio Contratto Integrativo Regionale quadriennio 2012 – 2015.

                Indicazioni operative .

 

Si comunica  alle SS.LL. che in data 27 ottobre 2011 è stato sottoscritto l’allegato Contratto Integrativo Regionale che disciplina le modalità per la concessione dei permessi per il diritto allo studio per il quadriennio 2012 -2015.

 

In merito al citato C.I.R. si ritiene utile sintetizzare le modifiche rispetto al precedente contratto, finalizzate soprattutto  ad evitare l’eccessiva concentrazione di domande in alcuni istituti, concentrazione che ha causato notevoli difficoltà di gestione e rilevanti ripercussioni  sulla continuità didattica.

 

Modifiche rispetto al precedente C.I.R.

 

Le  modifiche contenute nel nuovo C.I.R. riguarda sostanzialmente i seguenti aspetti:

 

a)     Il numero di permessi concedibili  non può superare il 3%  del personale in servizio nella singola istituzione scolastica, eventualmente  incrementato, a cura dell’Ufficio Scolastico territoriale, nella misura massima del 6%, qualora in altre istituzioni scolastiche della provincia il numero di domande prodotte sia inferiore al 3% (artt. 5,6 e 7  C.I.R).

La somma dei permessi concedibili nella varie scuole non può comunque superare il 3% del personale  in servizio nella provincia.

 

b)     Per ogni istituzione scolastica, con l’ausilio del sistema di rilevazione ARIS, sarà compilata una graduatoria, formulata sulla base delle tipologie di percorsi formativi (lauree, corsi post laurea, percorsi abilitanti, ecc) elencati nell’art. 4 del C.I.R. e tenendo conto delle indicazioni contenute nell’art 6 del predetto C.I.R.

Non sarà pertanto formulata un’unica graduatoria provinciale, ma tante graduatorie quante sono le istituzioni scolastiche autonome.

Sarà inoltre predisposto, da parte dell’Ufficio scolastico territoriale , un elenco graduato provinciale  del personale escluso in ogni istituzione scolastica in quanto eccedente il 3%, utile per la distribuzione degli eventuali permessi ,fino al 6%, residuati nelle scuole che non hanno ricevuto domande o le stesse sono in numero inferiore al 3%.

 

 

c)     I Dirigenti scolastici, una volta conosciuto l’ammontare del 3% del personale in servizio nella propria scuola, sulla base delle comunicazioni dell’Ufficio Scolastico territoriale, potranno individuare direttamente gli aspiranti cui concedere i permessi,nell’ambito del citato 3%, tenendo conto della graduatoria definitiva pubblicata all’albo dell’istituzione scolastica.

     Potranno inoltre  operare  eventuali compensazioni, tra  le diverse tipologie di personale

     all’interno  dell’istituzione scolastica, con  le modalità  indicate nell’ art.5, sempre  con

     riferimento al numero dei permessi concedibili entro il 3%.

     Dovranno invece attendere l’eventuale comunicazione dell’Ufficio Scolastico territoriale

     qualora l’istituzione scolastica rientri  tra le beneficiarie dell’incremento, fino al 6%, del

     numero dei permessi attribuibili.

 

d)     Ferme restando le categorie di personale che possono beneficiare dei permessi per il diritto allo studio (art.1 C.I.R.: personale docente, educativo e ATA a tempo indeterminato e a tempo determinato, purché con contratto fino al 31 agosto 2012 o fino al 30 giugno 2012), si evidenzia che non dovranno essere accolte le domande degli aspiranti fuori corso che hanno già fruito dei permessi per un numero di anni pari alla durata legale del corso di laurea cui sono iscritti.

Gli aspiranti iscritti a Università telematiche o altri organismi accreditati e riconosciuti dal MIUR, dovranno dimostrare, con certificazione rilasciata dall’Università o dall’Ente accreditato, l’avvenuto collegamento per via telematica durante l’orario di lavoro.

In adesione alla sentenza della Corte di Cassazione, sezione lavoro  n.10344/2008, non sarà possibile fruire dei permessi per la preparazione degli esami, ma solo per la frequenza dei corsi e, limitatamente al personale non di ruolo, per sostenere gli esami.

 

 

Alla luce di quanto sopra  si forniscono le seguenti indicazioni operative:

 

Termine scadenza presentazione domande fruizione permessi  anno 2012

 

Con riferimento ai permessi per il diritto allo studio da fruire nel corso dell’anno 2012, il termine di scadenza per la presentazione delle domande, da produrre utilizzando l’allegato fac simile,  è fissato al   15 novembre 2011.

Devono  presentare domanda entro tale data anche coloro che parteciperanno alle prove selettive per l’ammissione ad uno dei corsi elencati nell’art. 4 del C.I.R. dopo il 15 novembre o verranno a conoscenza dell’esito della prova  dopo tale data.

Se, al momento della gestione delle domande tramite il sistema di rilevazione ARIS, l’istituzione scolastica non è ancora a conoscenza dell’esito delle prove selettive, provvederà ad includere con riserva tali aspiranti nella propria graduatoria d’istituto.

La riserva deve comunque essere sciolta, in senso positivo o negativo, entro il 31 dicembre 2011. (art 2 C.I.R.).

Al riguardo, gli interessati  sono tenuti  a comunicare, possibilmente  entro il 15 dicembre p.v., l’esito di tali prove.

E’ appena il caso di precisare che qualora l’aspirante ammesso con riserva non superi la prova selettiva, i permessi saranno concessi all’aspirante che segue nella graduatoria dell’istituzione scolastica interessata.

 

 

 

 

 

 

Sintesi operazioni di competenza delle istituzioni scolastiche

 

Tutti i  Dirigenti Scolastici avranno cura di:

 

1)     assumere  le domande  al protocollo;

 

2)     verificare che i richiedenti abbiano i requisiti per poter  chiedere i  permessi appartenenza ad una delle categorie indicate all’art. 1 del C.I.R. e richiesta dei  permessi per  la  frequenza di uno   dei  corsi  elencati nell’art. 4 , riportati nel  fac- simile di domanda).

       Dovranno essere accolte con riserva le domande di coloro che parteciperanno alle prove

       Selettive  per l’ammissione  ad  uno  dei corsi  elencati  nell’art. 4  del  C.I.R.  dopo  il  15

       Novembre  o  verranno  a  conoscenza  dell’esito della  prova  dopo  tale  data.

 La riserva deve comunque essere sciolta, in  senso  positivo o negativo,  entro  il  31

 dicembre 2011. (art 2 C.I.R.). Al riguardo, gli interessati  sono tenuti  a comunicare,

 possibilmente  entro  il 15  dicembre p.v., l’esito delle  prove  selettive.

 Qualora l’aspirante ammesso con riserva non superi la prova selettiva, i permessi saranno

 concessi all’aspirante che segue nella graduatoria dell’istituzione scolastica interessata;

 

  3)  comunicare al  sistema di rilevazione  ARIS il numero di personale in servizio, utile al

       calcolo del 3%, come indicato all’art. 5, comma 2 del C.I.R.

       Il personale in servizio su più scuole sarà rilevato solo dalla prima; in caso di contratti a

       tempo determinato stipulati in tempi diversi, la comunicazione ad ARIS sarà effettuata

       dall’istituzione scolastica presso la quale è stato stipulato il primo contratto in ordine di

       tempo;

 

4)     trasmettere all’Ufficio Scolastico territoriale le domande  degli aspiranti, suddivisi per tipologia e stato giuridico (docenti di ruolo e non di ruolo scuola infanzia, primaria e personale educativo, secondaria di primo grado,secondaria di secondo grado e personale ATA ) che si ritiene di non  accogliere, indicandone i motivi.

I dati contenuti in tali domande non dovranno essere comunicati al sistema ARIS;

 

5)     comunicare al  sistema di rilevazione  ARIS, i nominativi e i dati degli aspiranti che hanno titolo a fruire dei permessi (in quanto appartenenti alle categorie di personale elencate al punto 1 e richiedenti i permessi per uno dei corsi elencati nell’art. 4 del C.I.R.), ai fini della definizione delle graduatorie d’istituto;

 

6)     pubblicare all’albo le graduatorie degli aspiranti, esaminare e decidere gli eventuali reclami prodotti  entro 5 giorni dalla pubblicazione, pubblicare le graduatorie definitive, eventualmente integrate con i nominativi di coloro, inizialmente esclusi,che l’Ufficio Scolatico territoriale ha deciso di ammettere alla fruizione;

 

7)     effettuare l’eventuale compensazione all’interno della scuola, tra i vari contingenti del personale docente o tra il contingente del personale docente e quello del personale ATA e viceversa, a favore del personale con miglior collocazione nella graduatoria definitiva d’istituto;

 

8)     comunicare al sistema di rilevazione ARIS il numero dei permessi concedibili entro il 3%, distintamente per categoria di personale, la posizione degli ultimi beneficiari nelle graduatorie d’istituto, nonché il numero e i dati degli esclusi (tipologia di personale, tipo di corsi richiesti) in quanto eccedenti il contingente del 3%, al fine di consentire all’Ufficio

 

     Scolastico territoriale la compilazione dell’elenco graduato provinciale degli esclusi;

 

 

9)     concedere direttamente, senza attendere comunicazioni da parte dell’Ufficio Scolastico territoriale, i permessi al personale utilmente collocato nella graduatoria definitiva d’istituto, entro i limiti del 3% del personale in servizio.

 Concedere, previa comunicazione da parte dell’Ufficio Scolastico territoriale, eventuali

 ulteriori permessi, nella misura massima del 6%, al personale indicato dall’Ufficio

 medesimo, qualora l’ìstituzione scolastica rientri tra le beneficiarie della distribuzione dei

 contingenti non utilizzati dalle scuole che non hanno ricevuto domande o ne hanno

 ricevuto in misura inferiore al 3%.

   Nel caso in cui il beneficio riguardi personale ammesso con riserva o personale con

 nomina provvisoria fino all’avente titolo non confermato, i permessi saranno concessi a

 chi segue nella graduatoria di istituto.            

 

    

  

Sintesi operazioni di competenza  degli Uffici scolastici territoriali

 

I Dirigenti degli Uffici Scolastici territoriali avranno cura di:

 

1)      accertare  che tutte le scuole abbiano comunicato, al sistema di rilevazione ARIS, il numero di  personale in  servizio, utile al calcolo del 3% a livello provinciale;

 

2)     procedere, con l’ausilio del sistema di rilevazione  ARIS, tenendo conto dei dati comunicati dalle istituzioni scolastiche e secondo le indicazioni riportate nel C.I.R., a calcolare il contingente dei permessi concedibili, pari al  3% del personale in servizio nella provincia, con riferimento all’organico di fatto relativo all’a.s.2011/12;

      Procedere all’arrotondamento, per eccesso o per difetto in caso di decimale, superiore o

      inferiore a 0,50 derivante dal  predetto calcolo.

Sottrarre o aggiungere l’unità in meno o in più, derivante dall’arrotondamento suindicato, all’istituzione scolastica  presso  cui si registra la posizione più arretrata o la posizione migliore  degli aspiranti, docenti e ATA, nelle singole graduatorie definitive  d’istituto (dato fornito da ARIS);

 

3)     comunicare il 3% ad ogni istituzione scolastica, sempre con l’ausilio del sistema ARIS, indicando, per ognuna, il numero di permessi concedibili, distintamente per categorie di personale e complessivamente;

 

4)     verificare che le istituzioni scolastiche pubblichino le graduatorie provvisorie entro il 15                   dicembre p.v e le definitive possibilmente entro il 20 dicembre;

  

5)     verificare che  le  istituzioni scolastiche, con  domande  eccedenti il 3%, abbiano operato

      l’eventuale compensazione interna tra le varie tipologie di personale docente o  tra  il

      personale  docente e il personale ATA o viceversa, secondo il criterio indicato nel 4°

      comma dell’art.5 del C.I.R.;

 

6)     accertare  se vi sono scuole con numero di domande inferiore al 3% e  rilevare il totale

provinciale dei posti disponibili da distribuire;

 

7)     esaminare  le eventuali domande non accolte dai Dirigenti scolastici, confermandone l’esclusione o decidendo l’inclusione nella graduatoria d’istituto;

 

8)     predisporre un elenco graduato provinciale degli aspiranti esclusi nelle singole scuole, in quanto in eccedenza  rispetto al 3%, ai fini della distribuzione degli eventuali posti non utilizzati;

 

 

9)     distribuire alle scuole con  eccesso  di  domande, rispetto al 3%,  gli  eventuali posti  residuati, indicando i nominativi dei beneficiari, attribuendoli alle istituzioni scolastiche ove presta servizio il personale con migliore collocazione nell’elenco graduato provinciale;

 

10) comunicare  infine  all’Ufficio Scolastico Regionale l’ammontare  dei permessi concesssi, distinguendo quelli attribuiti dalle scuole entro il 3% e quelli concessi per effetto della  compensazione  fino al 6% , distintamente per tipologia di corsi  e di personale nonché             il numero di domande che non è stato possibile accogliere indicando la categoria (art.4)

      degli esclusi .

 

 

 

Nel raccomandare un’attenta lettura dell’allegato Contratto Integrativo, questo Ufficio si  riserva di fornire, a breve, specifiche indicazioni in merito utilizzo delle funzioni del  sistema di rilevazione ARIS nonché alla tempistica delle varie operazioni .

 

Si ringrazia per la preziosa collaborazione e si coglie l’occasione per formulare cordiali saluti.

 

 

 

 

                                                                                 IL  DIRIGENTE

                                                                                 F.to Rita  Marcomini