Decertificazione

Moduli per le richieste di certificazione
AVVISO PER IL PUBBLICO: Con la pubblicazione in G.U 147 del 25/6/2013 della L.71 del 24/6/2013 di conversione con modificazioni del D.L 43/2013 le imposte fisse di bollo attualmente stabilite in euro  1,81  e in euro 14,62 ovunque ricorrano aumentano rispettivamente in euro 2 e in euro 16

Primaria-e-Infanzia
Scuola-Secondaria
Autodichiarazione.
Nota del M.I.U.R. – Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto del 20.01.2012.

Decreto decertificazione
Le PP.AA. potranno inviare le richieste di accesso ai dati alla casella di PEC  usptv@postacert.istruzione.it;

 AVVISO

A partire dal 1° gennaio 2012, data di entrata in vigore dell’art. 15 L. 183/2011, che apporta modifiche al D.P.R. 445/2000 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in tema di documentazione amministrativa), le scuole della provincia di Treviso e questo Ufficio, fatte salve le ipotesi di esenzione appresso specificate, rilasciano esclusivamente certificati in bollo validi ed utilizzabili soltanto nei rapporti tra privati. Su di essi è riportata, pena la nullità dell’atto, la seguente dicitura prevista dalla legge: “ il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”.
Nei rapporti tra privati ed organi della pubblica amministrazione o tra privati e gestori di pubblici servizi i certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui all’art. 46 D.P.R. 445/2000 (autocertificazioni).
Nessuna pubblica amministrazione, quindi, potrà più richiedere certificati ai cittadini, i quali avranno l’obbligo di esibire esclusivamente autocertificazioni. La mancata accettazione delle dichiarazioni sostitutive costituisce per il pubblico dipendente violazione dei doveri di ufficio.

Si ricorda, tuttavia, che continuano ad essere esenti dall’imposta di bollo gli atti e i documenti necessari per l’ammissione, la frequenza e gli esami nella scuola dell’infanzia, nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo e di secondo grado nonché le pagelle, gli attestati e i diplomi rilasciati dalle scuole medesime, le domande e i documenti per il conseguimento di borse di studio nonché per ottenere l’esonero totale o parziale dal pagamento delle tasse scolastiche (cfr D.P.R. 642/1972, TAB. B, art. 11 e L. 405/1990, art. 7, co. 5). Restano, altresì, esenti dall’imposta di bollo, ai sensi della legge 29.12.1990, art. 7, co. 5, i duplicati di atti e documenti rilasciati dalla pubblica amministrazione quando gli originali sono andati smarriti o l’intestatario ne ha comunque perduto il possesso. L’esenzione dall’imposta di bollo rimane, inoltre, operante per i certificati, e le relative domande, rilasciati nell’interesse delle persone non abbienti nonché per i documenti relativi alle domande per il conseguimento di sussidi o per l’ammissione in istituti di beneficenza (D.P.R 642/1972, TAB. B, art. 8).

Considerato che questo Ufficio rilascia certificati di abilitazione, la richiesta degli stessi deve essere corredata da n. 3 marche da bollo, di cui due dell’importo di € 14,62 ciascuna (una per la richiesta di certificato e l’altra per il rilascio) ed una di € 0,52 (per diritti di segreteria).
Si comunica, inoltre, che ai sensi dell’art. 72, D.P.R. 445/2000 l’Ufficio responsabile delle attività di gestione, garanzia e verifica della trasmissione dei dati e dell’accesso agli stessi da parte delle Amministrazioni procedenti è l’unità organizzativa n. 2, coordinata dal dott. Muti.